50 anni di Regionalismo: 2001, la revisione dello Statuto

di Marco Travaglini |

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Nel 1970, le Regioni divennero una realtà. L’Italia dava così concretezza all’art. 114 della Costituzione che recita: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. La Porta di Vetro continua la sua galleria di immagini, personaggi e avvenimenti curata da Marco Travaglini, ex consigliere regionale. Quest’articolo è dedicato alla revisione dello Statuto che prese le sue mosse venti anni fa.
Dodicesima puntata


Vent’anni fa, appena dopo aver festeggiato il trentennale dello Statuto della Regione, si avviò il processo di revisione dell’atto giuridico fondamentale che ne disciplinava l’organizzazione e il funzionamento. Il 27 luglio 2001 il Consiglio regionale istituì la speciale Commissione per la revisione dello Statuto che si insediò il 13 novembre. Il confronto proseguì per quasi tre anni e mezzo fino all’entrata in vigore, il 22 marzo del 2005, della nuova Carta statutaria. Numerosi furono gli elementi innovativi presenti nel nuovo Statuto della Regione Piemonte, composto da un preambolo, 102 articoli e due disposizioni transitorie e finali.

Al fine di recepire i diversi principi nei quali si identificavano le comunità presenti sul territorio piemontese e nel rispetto della Costituzione, il testo venne preceduto da un Preambolo contenente valori fondamentali quali “la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, all’uguaglianza”, “l’educazione alla pace e alla nonviolenza, la cultura dell’accoglienza, della coesione sociale, della pari dignità di genere e l’integrazione e la cooperazione tra i popoli”. Il Piemonte, con i contenuti del preambolo, promuoveva e riconosceva le identità linguistiche e culturali, le formazioni sociali, perseguendo – per la sua storia multiculturale e religiosa, nel rispetto della laicità delle istituzioni – le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni.

Il Titolo I dedicato ai Principi, oltre a recepire elementi fondamentali quali la sussidiarietà e l’ispirazione dell’azione regionale alle politiche comunitarie, enunciava ulteriori principi relativi alla garanzia delle pari opportunità tra donne e uomini – anche attraverso la previsione di organismi come la Consulta regionale delle Elette e la Commissione per le pari opportunità – i diritti sociali, la tutela del patrimonio naturale e dell’identità regionale attraverso la promozione dell’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, delle minoranze occitane, francoprovenzale e walser e il riconoscimento della specificità dei territori montani e collinari.

Venne inoltre evidenziato il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, favorendo la conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi. Vennero sanciti nuovi diritti come quelli all’abitazione, la tutela del consumatore, il rispetto dei diritti degli animali. La forma di governo della Regione venne stata disciplinata nel Titolo II, dedicato a “organi e funzioni”. Riconoscendo come organi del Consiglio il Presidente, l’Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari, le Giunte e le Commissioni consiliari a quest’ultime venne assegnata la facoltà di esaminare i progetti di legge anche in sede legislativa, cioè approvandoli in via definitiva senza un successivo passaggio in aula.

Lo Statuto riconobbe formalmente che il Consiglio regionale potesse godere di autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale al fine di meglio supportare la libera esplicazione dell’attività del legislatore regionale. In merito ai lavori dell’assemblea regionale vennero previste specifiche sessioni per l’approvazione della legge di bilancio e della legge comunitaria regionale (al fine di adeguare periodicamente la normativa regionale all’ordinamento comunitario). In attuazione di quanto previsto dall’art. 122, ultimo comma della Costituzione, si recepì l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta con tutta la normativa collegata. Altra innovazione che venne introdotta nel nuovo Statuto era il richiamo alla qualità della legislazione regionale che deve essere improntata a principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione.

Rispetto al “vecchio” Statuto che prevedeva controlli solo di natura politica, tramite l’esercizio del sindacato ispettivo, la nuova Carta statutaria dedicò un intero capitolo alla materia dei controlli sia nella forma dei controlli interni (ad esempio, il controllo di gestione), sia come verifica sull’attuazione delle leggi. Vennero introdotti nello Statuto alcuni importanti organismi come il Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (organismo in realtà rimasto sulla carta) e la Commissione di garanzia, organismo indipendente della Regione, competente – tra le altre cose – a pronunciarsi sull’ammissibilità e ricevibilità dei quesiti referendari e in materia di interpretazione delle norme statutarie.

In materia di istituti partecipativi, per coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita politica regionale, il numero di firme necessario per la richiesta di referendum abrogativo di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali venne abbassato a sessantamila, rispetto alle ottantamila firme previste nel “vecchio” Statuto. Iniziava così una nuova stagione del regionalismo piemontese con le istituzioni e i propri rappresentanti che seppero distinguersi per l’equilibrio con cui seppero gestire la fase statutaria. Cosa che, in politica, non è mai così scontata.




Posted on: 2021/05/02, by :