Difesa ambientale e Costituzione: scende in campo l’art. 9

di Serena Pellegrino |

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“La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Questa è la frase, approvata in commissione Affari Costituzionali del Senato, da inserire all’art. 9 della Costituzione, ovvero al Titolo I della Carta tra i principi fondamentali. Si tratta di un evento epocale per chi si è battuto per decenni a tutelare l’ambiente, cercando di assoggettare le leggi dell’uomo all’ecosistema, alle norme dell’olikos: l’eco-nomia. Va detto che la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema hanno già trovato allocazione nella Riforma del Titolo V all’art. 117 della Costituzione, avvenuta con l’approvazione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001. Due facce della stessa medaglia, sebbene siano state considerate materie concorrenti per il legislatore, la prima assegnata la competenza allo Stato, la seconda alle Regioni generando non poche criticità.

La nuova proposta di Riforma si accoda all’art. 9, che già prevede la tutela del paesaggio: tutela tanto fastidiosa a chi, nei decenni ha speculato, ha fatto profitto e lucro con il patrimonio ambientale. Non possiamo dimenticare che ci sono voluti ventun anni per far approvare al Parlamento la legge che istituisce il reato ambientale. Una legge che ancora oggi, a sei anni dall’approvazione, troppi vedono come un vincolo piuttosto che un’opportunità per salvaguardare un bene limitato, di tutti, da proteggere e tramandare alle generazioni future.

Troppe sono le pressioni che costantemente arrivano da una parte del mondo dell’impresa – sicuramente quello che ha maggiormente cannibalizzato le risorse ambientali – per bloccare qualsiasi proposta normativa a difesa dell’ambiente. Ma le azioni di chi non si rassegna a difenderle hanno prodotto negli ultimi decenni una forte consapevolezza a livello di opinione pubblica, tanto che le parole ambiente ed ecosistema sono diventate vocabolario comune.

L’approvazione della norma costituzionale si inserisce in un quadro sistemico, economico e capitalistico in cui i pesi, i contrappesi e le contraddizioni stanno diventando sempre più macroscopici e la lotta di potere non è più tra capitale e lavoro, ma nemmeno tra capitale e difensori della salute e dell’ambiente ma ormai tra leggi del business e leggi ecosistemiche che non sono emendabili, non prevedono deroghe, né sanzioni, e la pena si pronuncia in modo sempre più definitivo.
Ed proprio nella definizione “sviluppo sostenibile” che il grande capitale troverà il suo spiraglio per continuare a fare business, molto probabilmente, ancora a scapito dell’ambiente. La definizione di sviluppo sostenibile, proposta durante la conferenza di Stoccolma del 1972, è ormai obsoleta poiché è la parola sviluppo a non essere più sostenibile.

Mi limito inoltre ad un’ultima breve considerazione: in Italia dall’approvazione del decreto Ronchi in poi, la parola Ambiente ha sempre fatto il paio con la parola rifiuti. È arrivato giustamente il momento di uscire da questo circolo vizioso. Attenzione però: con l’approvazione del testo di legge che inserisce finalmente a tutela ambientale, qualificando l’ecosistema al rango di principio costituzionale, possiamo dire che un grande passo sia stato fatto, ma va tenuto presente che, come è accaduto per altri importati principi costituzionali, troppe volte si assiste alla negazione dei diritti che continuano ad essere costantemente sotto l’osservazione dell’occhio vigile della Consulta. Approvare una legge costituzionale non significa eliminare il reato.




Posted on: 2021/05/31, by :