Legge sugli affidi: il dissenso del Comitato “Zero allontanamento zero”

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Nuova presa di posizione, in aperto dissenso al Disegno di legge regionale n. 64 “Allontanamento zero”, è stato espresso dal Comitato “Zero Allontanamento Zero” che si è costituito dopo l’approvazione del DDLR e a cui hanno aderito enti, associazioni, fondazioni, cooperative, sindacati, decine e decine di cittadini con esperienza diretta nel settore. Ora, in prossimità di un incontro con i vertici regionali, il Comitato ha inviato al presidente Alberto Cirio un documento che nell’auspicare un confronto democratico, ad un tempo sintetizza la contrarietà a un intervento legislativo.

Secondo i firmatari, il DDLR tende a destrutturare, per ragioni prettamente ideologiche, ma prive di contenuto sociale, la filosofia operativa che da decenni contrassegna l’attività di segno positivo sul territorio a favore dell’infanzia e dei bisogni delle famiglie. Il titolo stesso del DDLR, denuncia il Comitato non è realistico “e pertanto fuorviante e illusorio”.

Al netto delle tensioni e delle polemiche, balza agli occhi con evidenza che i dati forniti nel documento impongono una riflessione condivisa e non divisiva su un argomento di estrema delicatezza. L’infanzia e le famiglie – e ciò vale per tutti – non possono trasformarsi in una battaglia campale, né essere sacrificati sull’altare di un braccio di ferro teso a dimostrare che “servire” la collettività è sinonimo di comando autoritario. Equivoco da cui la politica si sente pericolosamente attratta (e da decenni), con esiti incontrovertibili proprio in materia di “allontanamento”…, ma dal voto, a giudicare dalle ultime percentuali di astensionismo.

La Porta di Vetro


Nel documento il “Comitato “Zero Allontanamento Zero” ricorda che il testo del disegno di legge, su cui è ripresa la discussione in IV Commissione, seppur modificato, “è rimasto pressoché identico nella sostanza, dopo quasi due anni di dibattiti e audizioni e nonostante il parere negativo dell’Ordine degli psicologi, dell’Ordine degli avvocati, dell’Ordine degli assistenti sociali, delle Camere minorili, di numerose associazioni, di due Dipartimenti e tre corsi di laurea dell’Università di Torino, del Cirsde, della Società Italiana di Pedagogia Speciale, dell’Unione Italiana Pedagogisti e della relazione tecnica presentata in IV Commissione dalla procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.”

Ogni anno, circa 60.000 minori vengono presi in carico dai Servizi Sociali con un leggero calo nel 2020: 55.618, di cui 1435 in affidamento a terzi o in comunità. Dai dati si entra nel cuore del dissenso. Le modalità di attuazione della Legge n. 184/83, e seguenti integrazioni e modificazioni, afferma il Comitato, “potevano essere precisate dalla Giunta regionale per la parte organizzativa, nell’ambito della normale attività amministrativa; negli ultimi quarant’anni sono state approvate infatti dalle diverse giunte regionali numerose delibere su questa materia, a seguito di confronti, dibattiti e formazione, considerate le molteplici esperienze dei soggetti coinvolti nella tutela del benessere psicofisico dei minori e delle loro famiglie.”

Ne consegue che il rischio potrebbe e tradursi in un aggravio di burocratizzazione dei servizi, mentre languono le risorse per il personale, non solo quello dedicato all’infanzia, sempre più in sofferenza. Il Comitato fa notare nel documento che “la violenza ed il maltrattamento non si eliminano con un reddito aggiuntivo; le dipendenze, le fragilità psicologiche e le malattie psichiatriche non si possono risolvere con un contributo economico”.

Altro corno del dissenso è l’elemento legislativo che appare in contrasto con la normativa nazionale. Il Comitato obietta che compete esclusivamente allo Stato la determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. In altri termini, potrebbe porsi un problema di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato; infine si precisano con legge modalità incompatibili con i provvedimenti giurisdizionali e con le necessità di allontanamento, confermate dalla legge 206 del 2021 di modifica del vigente art. 403 del codice civile.”




Posted on: 2022/02/09, by :