Crimini nazisti e risarcimenti danni, ferite sempre aperte

di Marco Travaglini|

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Il tema del risarcimento delle vittime dei crimini di guerra nazisti ha suscitato vibranti polemiche negli ultimi mesi riportando sotto i riflettori i ricordi di terribili vicende che affondano le radici nel periodo più buio del Novecento europeo. Durante la guerra l’esercito di Hitler si rese responsabile di numerosi crimini e di efferate violenze nei confronti della popolazione civile e dei deportati. Le vittime della ferocia nazista presentarono in Italia numerose cause di risarcimento contro lo stato tedesco che ora, in molti casi, rischiano di non poter mai più chiedere, e di conseguenza ottenere. Lo stesso vale per le istanze dei deportati o degli eredi di chi tornò, o non fece ritorno, dai campi di sterminio. Non solo: a coloro che hanno già istruito una richiesta di risarcimento alla Germania, sarà l’Italia a provvedere con un fondo appositamente istituito.

Questo era ciò che stabiliva il testo del decreto legge 36, del 30 aprile scorso che all’articolo 43 introduceva una nuova disciplina per il “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l8 maggio 1945”. Una scelta contestata da molte associazioni, dall’Ucei (Unione comunità ebraiche) all’Aned (Associazione ex-deportati nei lager). Anche il Consiglio regionale del Piemonte aveva recentemente approvato un ordine del giorno sull’argomento, impegnando il Presidente Cirio e la Giunta regionale a richiedere al Governo la modifica del decreto legge affinché venissero rimossi gli ostacoli all’accesso al risarcimento da parte delle vittime dei crimini del Reich.

La novità più importante introdotta nella legge di conversione (la 79/2022, pubblicata il 29/6/2022) dove all’art. 43 viene istituito il citato Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime, è rappresentata dal comma 6 del medesimo articolo che ha previsto un termine di decadenza per l’avvio di nuove cause di risarcimento. Nel testo iniziale del decreto il termine era di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (il primo maggio di quest’anno). In sede di conversione il termine è stato modificato in 180 giorni dall’entrata in vigore e quindi è di importanza fondamentale che le cause siano avviate entro il prossimo 28 ottobre. Restano però le amare considerazioni di chi sostiene come sia ingiusto alla fine far ripagare allo Stato italiano responsabilità che le sentenze attribuiscono a quello tedesco.

Il vicepresidente dell’Ucei, Disegni, aveva scritto al premier Draghi sollecitando un intervento che garantisse “la possibilità di ricorrere contro chi ha lacerato famiglie e affetti”. Risulta evidente come nessun indennizzo ai superstiti viventi o ai loro eredi potrà mai cancellare le responsabilità storiche del nazismo, sanare i crimini commessi e far precipitare nell’oblio il ricordo degli eventi della seconda guerra mondiale, ma la rimozione di alcuni ostacoli e dei termini temporali per l’avvio delle cause di risarcimento è stato il primo risultato delle proteste.




Posted on: 2022/07/08, by :